da La Redazione | 12 Dicembre 2016 12:44
L’obbligo della dichiarazione nutrizionale come prevede l’art. 53 del Reg. UE 1169/2011 decorrerà a partire dal prossimo 13 Dicembre e riguarderà esclusivamente i prodotti preimballati, con esclusione di quelli elencati nell’allegato V del Reg. UE 1169/2011.
Per I prodotti non preimballati, ovvero secondo l’art. 2 del reg 1169/2011 quelli venduti senza un preimballaggio ( c.d. sfusi) o imballati dietro richiesta del consumatore nel luogo di vendita ( c.d. preincartati) o preimballati sul luogo di vendita per la vendita diretta , infatti, sia in base al reg. 1169/2011 che allo schema di decreto legislativo per l’adeguamento del D. Lgs. 109/92 al reg. 1169/2011, in via di approvazione, non vi sarà l’obbligo di riportare tale dichiarazione.
Il reg. 1169/2011 al punto 19 dell’all. V cita che l’esclusione è riservata agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”
La deroga pertanto è riservata a tutti gli alimenti preimballati, compresi quelli prodotti artigianalmente, piuttosto che “ confezionati” come recita la traduzione in italiano, dato che il termine inglese è handcrafted food che abbiano contemporaneamente tre specifici requisiti, ovvero:
Questi requisiti sono desunti in via analogica dai Regg. UE 852/2004 e 853/2004 relativi rispettivamente all’igiene dei prodotti alimentari ed all’igiene dei prodotti di origine animale laddove viene prevista l’esclusione dall’applicazione delle norme suddette per una tipologia di prodotti dalle caratteristiche simili a quelle sopra descritte.
Nell’interpretazione di tali caratteristiche, contenuta nelle Linee guida di entrambi i regolamenti citati, il requisito di “ piccole quantità” viene però definito o in valore assoluto o in corrispondenza alla cessione occasionale dietro richiesta del consumatore finale o della struttura di vendita al dettaglio a condizione che tale attività sia marginale rispetto a quella principale. Nel caso in questione invece viene effettuata una parificazione tra piccola quantità e quella che proviene dall’attività di una impresa classificata come micro impresa secondo la definizione data all’art. 2 della raccomandazione 2003/361 CE della Commissione.
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